Interventi di ristrutturazione edilizi ed efficientamento energetico.
Il bonus ristrutturazione consiste in una detrazione fiscale sulle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio.
I contribuenti che effettuano spese per il recupero di abitazioni private e parti comuni di edifici residenziali possono detrarre dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (irpef) una parte delle spese sostenute per i lavori.
La legge di Bilancio 2025 ha previsto la possibilità per il 2025 di poter usufruire di una detrazione fiscale del 36% con spesa massima di 96.000 € per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale.
Nel solo caso in cui le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento, come ad esempio l’usufrutto, per interventi sull’abitazione principale, la detrazione sarà pari al 50% e spesa massima di 96000 € per il 2025.
La legge di bilancio prevede un progressivo abbassamento delle aliquote e degli importi totali che è possibile portate in detrazione secondo lo schema riportato nella tabella seguente.
| Anno | Detrazione | Tipo abitazione | Spesa massima | Detrazione massima |
| 2025 | 50% | Abitazione principale* | 96.000 € | 48.000 € |
| 2025 | 36% | Altra abitazione** | 96.00 0€ | 34.560 € |
| 2026 – 2027 | 36% | Abitazione principale | 96.000€ | 34.560 € |
| 2026 – 2027 | 30% | Altra abitazione | 96.000€ | 28.800 € |
| 2028 e successivi | 30% | Qualsiasi abitazione | 48.000 € | € |
* unità immobiliare di residenza abituale del contribuente (no prima casa)
** unità immobiliare in cui il contribuente non risiede abitualmente
La detrazione viene suddivisa in 10 rate annuali di pari importo a partire dall’anno successivo a quello di sostenimento della spesa.
La legge di Bilancio 2025 oltre a modificare le percentuali delle detrazione introduce un criterio di diversificazione dei limiti in funzione del reddito del contribuente a partire dalla soglia dei 75.000€.
I soggetti con reddito superiore a 75.000e€ avranno una detrazione variabile in base alla composizione del nucleo familiare secondo i seguenti criteri:
- reddito del contribuente;
- figli fiscalmente a carico.
Nel reddito complessivo non sono considerati i redditi dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
In base alla condizione familiare, è possibile ottenere 4 coefficienti familiari da applicare al reddito:
Nella tabella seguente troviamo il massimale annuo di spesa detraibile in base al reddito e al numero di figli a carico, a tale limite di spesa si andrà ad applicare l’aliquota spettante.
| Reddito (€) | Tetto massimo detrazioni (€) | Figli | Coefficiente | Spesa detraibile annuale (€) |
| 75.000 – 100.000 | 14.000 | 0 | 0,5 | 7.000 |
| 75.000 – 100.000 | 14.000 | 1 | 0,7 | 9.800 |
| 75.000 – 100.000 | 14.000 | 2 | 0,85 | 11.900 |
| 75.000 – 100.000 | 14.000 | >2 o almeno un figlio disabile | 1 | 14.000 |
| >100.000 | 8.000 | 0 | 0,5 | 4.000 |
| >100.000 | 8.000 | 1 | 0,7 | 5.600 |
| >100.000 | 8.000 | 2 | 0,85 | 6.800 |
| >100.000 | 8.000 | >2* | 1 | 8.000 |
I limiti di detrazione si applicano ad una serie di spese abbastanza estesa che comprendo anche, ma non solo, le spese inerenti interventi edilizi, quindi per considerare compiutamente il valore della detrazione occorrerà conoscere gli importi di eventuali altri tipi di spese concomitanti.
I nuovi limiti non hanno effetto retroattivo e si applicano solo alle nuove spese, ossia a quelle effettuate a partire dal 2025.
Bonus Ristrutturazione e risparmio energetico
All’interno della Manutenzione Straordinaria rientrano anche una serie di interventi finalizzati al Risparmio energetico.
Oltre alla detrazione fiscale, questi interventi sono obbligati alla trasmissione dei dati ad ENEA.
| Tipologia di intervento | |
| Strutture edilizie | – riduzione della trasmittanza termica delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno, dai vani freddi e dal terreno; – riduzione delle trasmittanze termiche delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi; – riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno. |
| Infissi | riduzione della trasmittanza termica dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno e dai vani freddi. |
| Impianti tecnologici | – installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti; – pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto; – sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto; – microcogeneratori (Pe<50kWe); – scaldacqua a pompa di calore; – generatori di calore a biomassa; – installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze; – installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (limitatamente ai sistemi di accumulo i dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 01/01/2019); – teleriscaldamento; installazione di sistemi di termoregolazione e building automation. |
| Elettrodomestici- solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio | -forni – frigoriferi – lavastoviglie – piani cottura elettrici – lavasciuga – lavatrici – asciugatrici |
Chi può accedere al Bonus Casa o Bonus Ristrutturazione
Il Bonus Ristrutturazione può essere utilizzato dai contribuenti residenti o non in Italia, assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef). Per utilizzare il Bonus Edilizio 2025 è necessario risultare intestatari delle spese ed essere inoltre proprietari o nudi proprietari degli immobili su cui i lavori sono stati eseguiti.
Se non proprietari il diritto si estende anche ai non proprietari se risultano:
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- locatari o comodatari;
- soci di cooperative divise e indivise;
- imprenditori individuali, per quanto riguarda gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce.
Inoltre hanno diritto al bonus (a condizioni che risultino sostenitori della spesa) anche:
- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento;
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- il componente dell’unione civile ai sensi della legge n. 76/2016, per la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso;
- il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.
Cosa si intende per abitazione principale
L’art-15 del TUIR identifica che “per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente”.
Le agevolazioni sono concesse con aliquota maggiorata solo se l’immobile è quello scelto per la residenza o la dimora stabile del proprietario.
Oltre al bonus casa: Il Conto Termico
Il Conto Termico prevede incentivi che variano dal 40% al 65% della spesa sostenuta.
Il calcolo degli incentivi necessita di applicare delle specifiche metodologie e viene definito di volta in volta.
Nello specifico:
- fino al 65% per la sostituzione di impianti tradizionali con impianti a pompe di calore e apparecchi a biomassa e impianti solari termici.
Inoltre il Conto Termico è cumulabile con altri incentivi di natura non statale e nell’ambito degli interventi precedentemente indicati. Finanzia inoltre il 100% delle spese per la Diagnosi Energetica e per l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) per le PA (e le ESCO che operano per loro conto) e il 50% per i soggetti privati e le cooperative di abitanti e quelle sociali.
Gli incentivi sono regolati da contratti di diritto privato tra il GSE e il Soggetto Responsabile. Gli incentivi sono corrisposti dal GSE nella forma di rate annuali costanti della durata compresa tra 2 e 5 anni, a seconda della tipologia di intervento e della sua dimensione, oppure in un’unica soluzione, se l’importo del beneficio complessivamente riconosciuto non supera i 5.000 euro.
Per ciascuna tipologia di intervento sono definite le spese ammissibili, ai fini del calcolo del contributo, nonché i massimali di costo e il valore dell’incentivo. Gli incentivi del Conto Termico non sono cumulabili con altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di rotazione, i fondi di garanzia e i contributi in conto interesse.